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La “Carta” del Volontario Avulss |
La “Carta” del Volontario Avulss si propone di favorire la indispensabile unità culturale, ideale e operativa, espressione della identità e del carisma dell’Associazione, onde offrire, soprattutto ai Responsabili, un aiuto concreto per realizzare, in spirito di comunione, un servizio di Volontariato che realmente contribuisca a migliorare la qualità di vita degli uominiIl Volontario AVULSS è una persona che, per libera scelta, risponde alla chiamata per servire i fratelli, ed essere segno fecondo dell’amore, promotore e donatore di speranza, capace:di ascoltare, sollevare e confortare gli uomini, specie i più poveri e i più sofferenti; partecipando, nella condivisione, alla responsabilità, alla storia, alla vita di ognuno, aiutandoli perché siano essi stessi i protagonisti della propria esistenza e del proprio cammino di crescita e di liberazione;di inventare e animare continuamente cose nuove davanti a situazioni nuove per costruire una società nuova, aggredendo soprattutto le cause di malattia, di sofferenza, di povertà, di emarginazione;di rinnovare la cultura del nostro tempo proponendo un “supplemento d’anima” fatto di eroismo e di energie spirituali, più con la testimonianza della vita che con le parole.Il Volontario AVULSS è uno che si pone a servizio della vita:uno che, beneficiando dei diritti che gli vengono dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato italiano, intende esercitare, soprattutto in ambito socio-sanitario, un servizio libero, gratuito, qualificato, organizzato e civilmente riconosciuto, capace di esprimere nella realtà pubblica la presenza militante di una forza impegnata nel migliorare la qualità della vita di ogni uomo, di tutto l’uomo, specialmente in condizione di sofferenza, bisogno, emarginazione;uno che, mentre si impegna per essere valido soggetto assistenziale, nel tempo stesso si adopera per essere qualificato soggetto socio-politico;uno che, radicandosi nell’evento di Cristo, intende esercitare un servizio che rinnovi le istituzioni, rinnovi la società, rinnovi la vita, rinnovi la terra;uno che, con la presenza e con il suo servizio umile, costante, qualificato, gratuito, testimonia la sua fede nel valore dell’uomo, della vita, della salute e, nel senso umano e cristiano, della malattia, della sofferenza e della stessa morte;uno che testimonia la sua fiducia nell’uomo e nel suo destino eterno;uno che non si esaurisce nel “fare”;uno che genera una cultura di vita;uno che, prima di operare, deve convertirsi alla vita.Il Volontario AVULSS non è un dispensatore di cose, ma un donatore di “essere”; è un esperto in umanità, è una persona che diventa sempre più capace di vivere insieme, di stare accanto ad altre persone; è uno che si preoccupa di crescere in umanità, per comunicare umanità.Quindi il Volontario AVULSS non sostituisce nessuno, non fa concorrenza a nessuno, non interferisce e non è in opposizione con nessuno.Per questo nel servizio di Volontariato AVULSS non c’è posto per la genericità, l’inqualificazione, l’improvvisazione. Pertanto il Volontario AVULSS deve impegnarsi prima di tutto e soprattutto per formarsi una personalità ricca, capace di ascolto, di dialogo, di intervento discreto, a tempo e luogo.Così il “servire” l’altro acquisterà il significato dell’assunzione dell’uomo totale, e non di semplici gesti, necessari, ma non redentivi.Il Volontario AVULSS è uno che realizza il suo servizio nella comunione.”Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo” (LG 9).La comunione è data all’uomo dalla somiglianza di ciascuno con l’Autore e il Signore della vita.La comunione quindi va intesa dal Volontario AVULSS come un “dono”: che può essere riconosciuto, accettato, rispettato e reso fecondo, oppure misconosciuto, rifiutato, calpestato e reso sterile.Dall’accettazione della comunione scaturiscono la comprensione, il dialogo, l’attenzione all’altro, l’aiuto e la solidarietà. E’ la comunione che provoca lo stile di vita nell’AVULSS (“lavorare insieme per servire meglio”), che non mortifica la peculiarità di stile e di doni di cui i singoli Volontari sono dotati.Perché nell’AVULSS si realizzi la comunità vera (Associazione – Nuclei locali – Gruppi settoriali e/o territoriali) fondata sulla comunione, e perché essa viva, si fortifichi, resista, occorrono due condizioni:la comunione degli spiriti fondata sull’obbedienza al Signore della vita e alla vita stessa;la comunione dei beni: tempo, capacità, competenza, mezzi, esperienza, stima, ascolto, fiducia, incoraggiamento, correzione fraterna, capacità di perdono. STATUTO ASSOCIAZIONE AVULSS ANCONA ODV PREMESSA Il 3 ottobre 1979 nasceva l’Associazione Nazionale AVULSS (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari). L’Associazione, sorta per volontà di Don Giacomo Luzietti, fu costituita dai soci effettivi dell’OARI in armonia con la legge di riforma sanitaria (n° 833 del 1978) che, per la prima volta, riconosceva e dava spazio al volontariato in ambito socio-sanitario. Una Associazione che anche con il nome affermava la sua volontà di operare sul e nel territorio e che in breve tempo si diffuse in tutt’Italia. Nel 2004 l’evolversi dei servizi sanitari e sociali, degli aspetti legislativi e il sorgere di nuove esigenze operative porta ad adeguamenti strutturali che si concretizzano con la trasformazione dei Nuclei locali in Associazioni AVULSS e la costituzione della Federazione AVULSS, come ente di coordinamento nazionale di tutte le Associazioni AVULSS locali. La Federazione AVULSS assume la funzione di guida, di riferimento e di coordinamento, con il compito di vigilare sullo spirito, le finalità, i principi ed i valori originari dell’AVULSS ed assicurando una continuità coerente con i principi ribaditi nella “Carta del Volontario AVULSS” scritta da Don Giacomo Luzietti. Art. 1 COSTITUZIONE E NATURA È costituita l’organizzazione di volontariato, ai sensi del Codice Civile, ai sensi della legge n.°266 del l’11/08/1991 ed ai sensi del Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche denominata AVULSS ANCONA Organizzazione di volontariato in breve AVULSS ANCONA ODV con sede legale in Ancona (An), di seguito indicata, in breve, come “Associazione”. L’utilizzo nella denominazione della locuzione “organizzazione di volontariato” o dell’acronimo “ODV” è strettamente legato all’iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l’Associazione non sia più iscritta all’uno o all’altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a “organizzazione di volontariato” in assenza dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore. A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore l’Associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti e nelle comunicazioni al pubblico. L’Associazione è una Organizzazione a struttura democratica, senza scopo di lucro, con fini di solidarietà, libera, autonoma e apartitica, persegue finalità civiche, e di utilità sociale, si ispira ai principi cristiani ed è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità, lo spirito e gli orientamenti operativi e formativi, nonché le norme e le finalità espresse nel presente Statuto. Per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si avvale delle prestazioni personali e volontarie dei suoi Soci. 24 apr. 19 Pag. 2 Art. 2 FINALITÀ L’Associazione si propone di promuovere a livello locale un volontariato socio-sanitario organizzato in forma continuativa, qualificato e gratuito, inteso come servizio offerto alla persona in difficoltà sia direttamente sia intervenendo nelle realtà socio-sanitarie. Servizio che, preceduto e accompagnato da una specifica e adeguata formazione, intende assicurare una presenza amichevole, attiva ed umanizzante nelle realtà sociali e sanitarie. Impegno primario è di dar vita ed alimentare una forma di volontariato che, mettendosi a totale disposizione della persona, riconosca in essa il soggetto unico e centrale di ogni sua attività e, con i suoi servizi, si impegni a ridare, difendere e promuovere la sua dignità e il suo valore. Il servizio esclude qualsiasi mansione tecnico professionale di competenza esclusiva del personale sanitario, medico e paramedico. L’attività del volontario non si sostituisce nei compiti e nelle responsabilità agli addetti delle strutture stesse. Art. 3 LOGO E SERVIZI Alla Associazione è concesso l’uso del logo AVULSS in quanto federata. L’Associazione, per poter usufruire del logo AVULSS, deve iscriversi alla Federazione AVULSS e rispettare oltre che il proprio Statuto anche le normative riportate nello Statuto della Federazione. Le strutture ed i servizi messi a disposizione dalla Federazione AVULSS saranno utilizzati esclusivamente per i fini statutari previsti e la Federazione ne tutelerà il corretto indirizzo. Il Consiglio Direttivo della Federazione eserciterà vigilanza sull’Associazione in relazione al corretto uso del Marchio e del Logo. Art. 4 FONTI DI INDIRIZZO L’ Associazione è disciplinata dalle norme di questo Statuto, da un Regolamento emanato dal Consiglio Centrale della Federazione, da Circolari e da atti di indirizzo emanati dal Consiglio Direttivo della Federazione, agisce nel rispetto delle leggi vigenti e dello Statuto della Federazione. Art. 5 ATTIVITÀ 1) Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione AVULSS persegue le sue finalità svolgendo, in via continuativa attività di interesse generale, che, ai sensi dell’art. 5 D.LGS. 117/2017, rientrano nei commi a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla legge 22 giugno 2016 n°112 e successive modificazioni. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 18 agosto 2016, n°166 Art. 5 u), e successive modificazioni o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. Le attività dell’Associazione vengono svolte: 24 apr. 19 Pag. 3 realizzando attività gratuite di cui al comma a) dell’art. 5 D.lgs. 117/2017 aventi come oggetto “servizi sociali”, intendendo prestazioni destinate a superare situazioni di difficoltà delle persone in stato di bisogno; effettuando, tramite i Soci della sua Associazione, attività di volontariato tra cui servizi in ambito sociosanitario in forma gratuita, continuativa e organizzata, svolgendo compiti di animazione, prevenzione ed educazione socio-sanitaria; stimolando e suscitando nei cittadini un impegno partecipativo alla gestione della propria salute, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana; inserendosi nel contesto sociale per portare un valido aiuto alla prevenzione di ogni forma di disagio e di sofferenza ed al miglioramento delle condizioni di salute e di vita di chi è in stato di difficoltà e sofferenza, assicurando con continuità una presenza amica che con attenzioni e spirito cristiano sia di aiuto e di conforto per essere promotore e donatore di speranza; costituendosi come punto di formazione, di riferimento, di coordinamento e di rappresentanza per tutti gli associati, nonché come erogatrice di servizi, consulenze e supporti al fine di aiutare e sostenere l’attività dei Soci; predisponendo e promuovendo, avvalendosi degli indirizzi e del supporto della Federazione, progetti per la formazione sia di base (Corsi Base) di aspiranti volontari, sia permanente degli operatori volontari. Tenendosi aggiornata intervenendo a specifici percorsi di approfondimento culturale e operativo proposti dalla Federazione; partecipando a convegni, corsi e seminari a livello nazionale, interregionale e locale su tematiche formative proprie del volontariato, rivolte sia ai membri dell’Associazione, sia a coloro, sul territorio, che intendono conoscere, capire e impegnarsi nel volontariato; attuando beneficenza, sostegno a distanza ecc., secondo il comma u) dell’art. 5 D.lgs. 117/2017. 2) L’Associazione può svolgere attività diverse ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi; tali attività sono secondarie, marginali e strumentali all’attività principale svolta nell’interesse generale. Sarà cura del Consiglio determinare quali attività possano essere svolte in quanto collegate all’attività principale. 3) L’Associazione può fornire la sua collaborazione ad altri Enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi e partecipare a Bandi e convenzioni con Comuni ed Enti che prevedano attività diverse, ma sempre con lo scopo di stare vicina con i suoi volontari alle persone in difficoltà; 4) L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento della sua attività. In particolare, può utilizzare impiegati per il corretto funzionamento della amministrazione interna. 5) In nessun caso il numero dei lavoratori dipendenti può essere superiore al 50% del numero dei volontari. 6) Le attività di cui al comma 1, sono svolte dall’Associazione a favore di terzi, tramite prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L’attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno da eventuali beneficiari. 7) Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione, solo le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa presentazione della documentazione inerente alle spese. Art. 6 DURATA L’ Associazione avrà durata illimitata. Art. 7 ADESIONE ALLA FEDERAZIONE L’associazione pur essendosi costituita indipendente, si riconosce nei principi ispiratori indicati nel presente Statuto e nella “Carta del Volontario AVULSS”, aderisce alla Federazione AVULSS e, pertanto, adotta lo Statuto tipo predisposto dalla Federazione, intende osservare le norme generali e particolari previste dalle leggi sul volontariato, in particolare quelle del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche, quelle riportate nel presente Statuto e versare la quota associativa nella misura stabilita di anno in anno dal Consiglio Centrale della Federazione per ogni singolo volontario. Tali contributi, finalizzati allo svolgimento delle attività associative non hanno carattere patrimoniale, non sono trasferibili né restituibili in caso di recesso o decesso. Come stabilito dallo Statuto della Federazione, l’Associazione presenterà, ogni anno, idonea domanda di ammissione. 24 apr. 19 Pag. 4 Con l’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Centrale della Federazione, l’Associazione, diventando Socia della Federazione, acquisisce il diritto a denominarsi AVULSS ed a poter continuare ad utilizzarne il logo. Art. 8 DIRITTI ED OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE L’Associazione si impegna a: a. Osservare lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere, le Circolari e le disposizioni emanate dalla Federazione; b. Versare la quota federativa annuale, nella misura e secondo le modalità approvate dal Consiglio Centrale della Federazione; c. Prestare, nei limiti delle sue possibilità, la sua opera per il conseguimento degli scopi sociali, in forma gratuita, organizzata e continuativa; d. Partecipare, liberamente e democraticamente, alla elezione degli organi della Federazione secondo le normative deliberate dalla Federazione e riportate nello Statuto e nel Regolamento della Federazione; e. L’Associazione deve rinnovare annualmente, per iscritto, la sua adesione alla Federazione riconfermando così gli impegni assunti. È al corrente che il mancato rinnovo di adesione entro i termini stabiliti, comporta la perdita della qualifica di Socio e, conseguentemente, decade l’autorizzazione all’utilizzo del marchio AVULSS e del logo che lo contraddistingue; f. Ad ogni volontario che ha frequentato un Corso Base, viene rilasciato dalla Federazione, un attestato di “Idoneità a iniziare un’attività di volontariato” e se si iscrive all’Associazione un tesserino che conferma la sua appartenenza all’Associazione. Se regolarmente aggiornato ogni anno, è l’unico documento che attesta la qualifica di socio; g. Tutti gli operatori volontari membri delle Associazione, come da elenchi presenti negli archivi della Federazione, ogni anno sono provvisti dalla Federazione di polizze assicurative per infortuni, responsabilità civile e malattia in relazione all’esercizio dell’attività di volontariato ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 117/2007; h. L’Associazione confederata, tramite i suoi delegati, a seguito di domanda scritta, ha il diritto di consultare i libri della Federazione, i verbali delle riunioni, i bilanci ed i movimenti contabili, conservati nella sede della Federazione, come previsto dall’art. 15 dl D.lgs. 117/2017. . Art. 9 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO L’Associazione è federata senza limiti di tempo. Può cessare la sua attività per scioglimento, decadenza ed esclusione. a. Scioglimento: l’associazione può cessare la sua attività, con propria delibera assembleare adottata con le maggioranze previste, dandone comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Segretario della Federazione ed accompagnando la comunicazione con la delibera stessa e con l’atto di cancellazione del codice fiscale. Il Consiglio Centrale della Federazione AVULSS provvederà alla cancellazione dell’Associazione dal libro delle Associazioni Federate. b. Decadenza: il Consiglio Centrale della Federazione, può dichiarare decaduta l’associazione Federata se la stessa ha perduto i requisiti per appartenere alla Federazione. La qualifica di Socio si può perdere: • per la mancanza di rinnovo annuale scritto dell’adesione • per il mancato versamento del contributo associativo annuale c. Esclusione: l’associazione a seguito di ripetute e gravi violazioni dello Statuto da parte del Presidente, dei membri del suo Consiglio e Direttivo (ove presente) o dei suoi volontari può venire esclusa dalla Federazione con deliberazione presa dal Consiglio Centrale della Federazione. Alla stessa viene proibito l’uso del Logo AVULSS e qualsiasi segno distintivo che possa richiamare l’AVULSS. Può essere parimenti esclusa l’Associazione se svolge attività ritenuta dal Consiglio Centrale in contrasto con quelle previste dallo statuto della Federazione o se, senza giustificato motivo, con la sua attività, si mette in contrasto con la Federazione. Avverso alla deliberazione di esclusione del Consiglio Centrale, è facoltà dell’Associazione fare ricorso al giudizio del Collegio dei probiviri della Federazione AVULSS. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Centrale e viene comunicata all’Associazione ed a tutti gli enti pubblici e privati presso i quali la comunicazione abbia rilevanza. 24 apr. 19 Pag. 5 All’Associazione AVULSS se sciolta, decaduta od esclusa, è inibito, con effetto immediato, l’uso del logo, del Marchio e/o di qualsiasi altro segno di riconoscimento o simbolo di individuazione che la possa collegare, anche in via indiretta, all’AVULSS. Art. 10 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE 1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: • beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall’Associazione; • eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione; • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio 2) Le entrate dell’Associazione sono rappresentate: a. da un contributo associativo annuale che sono tenuti a versare indistintamente tutti gli associati e che viene versato alla Federazione. L’entità minima di questo contributo viene fissata anno per anno dal Consiglio Centrale della Federazione; b. da contributi di privati; da contributi dello Stato, di enti e/o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali; c. da contributi di organismi nazionali e/o internazionali; d. da donazioni e lasciti testamentari; e. da rimborsi derivanti da convenzioni; f. da rendite patrimoniali; g. da ricavi derivanti da eventuali attività commerciali marginali ai fini istituzionali; da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es. feste, sottoscrizioni anche a premi, lotterie, offerte di prodotti di modico valore ecc.), da altre iniziative in accordo con l’Art. 7 del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017; h. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017. 3) da contributi una tantum che potranno essere richiesti a volontari a titolo di finanziamento di specifici progetti: i progetti sono deliberati dal Consiglio e dal Direttivo (ove presente); 4) Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità dell’Associazione, anche quali beni a carattere strumentale. È vietata la distribuzione ai Soci ed a terzi, a meno che non siano Associazioni caratterizzate dalle stesse finalità di AVULSS, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. 5) L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l’Amministratore, redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone alla approvazione del Consiglio entro il mese di giugno se la Legge non prevede altro. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato. ART. 11 SOCI L’Associazione è costituita da Soci Operatori Volontari in numero non inferiore a sette e laddove presenti da Soci persone Fisiche. Gli Operatori Volontari sono coloro che si impegnano a condividere le finalità e gli obiettivi dell’Associazione e che, dopo aver partecipato ad un corso di Formazione di Base per il volontariato socio-sanitario, promosso dall’Associazione AVULSS secondo le indicazioni della Federazione AVULSS, dimostrano attitudini e capacità di servizio. Per diventare Soci Operatori Volontari occorre fare apposita domanda scritta al Consiglio dell’Associazione con la quale si assume l’impegno di: • destinare parte del proprio tempo ad un servizio qualificato, continuativo e gratuito secondo le finalità dell’Associazione; • vivere l’esperienza di volontariato in forma organizzata e a partecipare alle iniziative di tipo formativo e di qualificazione; • versare annualmente un contributo associativo. 24 apr. 19 Pag. 6 Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. I Soci sono iscritti nell’apposito registro (Libro Soci). I Soci hanno diritto di consultare i libri sociali dell’Associazione presentando richiesta scritta al Consiglio. I Soci Operatori Volontari devono rinnovare annualmente, con apposita domanda al Consiglio, la loro adesione all’Associazione, riconfermando l’accettazione dello statuto e degli eventuali regolamenti e versando il contributo associativo richiesto. La mancata presentazione della domanda di rinnovo di adesione comporta la perdita della qualifica di Socio Operatore Volontario. Se per tre anni consecutivi non viene presentata la domanda di rinnovo di adesione e non viene versato il contributo associativo, l’Operatore Volontario potrà essere riammesso, a giudizio del Consiglio, con tale qualifica e riprendere l’esercizio di volontariato nell’Associazione, solo impegnandosi a fare un opportuno aggiornamento. I Soci Persone Fisiche, attualmente in essere, sono costituiti, sia da coloro già Soci effettivi dell’AVULSS Federazione, sia da coloro che per specifici ed importanti servizi resi alla Federazione sono stati accettati dal Consiglio Centrale della Federazione AVULSS, dietro specifica domanda di ammissione, all’unanimità come Soci Persone Fisiche. Anche i Soci Persone fisiche devono ogni anno rinnovare la loro adesione all’Associazione con apposita domanda versando il contributo associativo richiesto. Di diritto fanno parte del Consiglio dell’Associazione locale di appartenenza. I Soci Operatori Volontari ed i Soci Persone Fisiche costituiscono l’Assemblea dell’Associazione con diritto di voto. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Le prestazioni e le attività dei Soci in ambito associativo sono svolte nella totale gratuità ed è quindi escluso per loro ogni forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’Associazione. I Soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta per l’Associazione purché siano regolarmente documentate e preventivamente stabilite, con modalità e limiti precisi, dal Consiglio. Ad ogni Socio in regola con tutti gli adempimenti richiesti dal presente statuto e da eventuali regolamenti, all’atto di ammissione, viene rilasciata dal Consiglio una “tessera” di appartenenza all’Associazione completa di fotografia e dati anagrafici. La “tessera” è l’unico documento che certifica l’appartenenza all’AVULSS e l’idoneità ad esercitare il volontariato sotto la guida dei Responsabili. Ogni Socio viene provvisto a cura della Federazione di polizze assicurative per infortuni, responsabilità civile e malattia, connesse con l’esercizio dell’attività di volontariato. La qualifica di Socio si perde: a) per la mancata presentazione della domanda di rinnovo di adesione alla Associazione; b) per dimissioni, presentate al Consiglio; c) per esclusione, pronunciata dal Consiglio, quando, pur avendo versato il contributo associativo, per tre anni consecutivi non si presta alcun servizio o non si partecipa agli incontri formativi. Il medesimo Consiglio ed il Collegio dei Probiviri, se esistente, possono escludere il Socio nel caso in cui, con comportamento non in sintonia con lo spirito dell’Associazione, causi alla stessa pregiudizio o danno, anche morale. L’esclusione deve essere comunicata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: essa comporta il ritiro della tessera. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea o, se esistente, al Collegio dei Probiviri da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La perdita della qualifica di Socio non comporta la decadenza del medesimo da obblighi o impegni precedentemente assunti. 24 apr. 19 Pag. 7 ART. 12 SOSTENITORI Possono essere ammessi di anno in anno a far parte dell’Associazione con la qualifica di “Sostenitori” coloro che partecipano ad una o più iniziative promosse dall’AVULSS nonché coloro che sostengono l’Associazione con contributi economici o con gratuite prestazioni personali e/o professionali. Il “Sostenitore” non è propriamente Socio e quindi non ha il diritto all’esercizio di volontariato nell’Associazione ed alla copertura assicurativa. Il “Sostenitore” può partecipare alla Assemblea dell’Associazione senza diritto di voto. ART. 13 PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI Ad ogni Operatore Volontario è richiesta, quale presupposto essenziale, una adeguata preparazione che gli permetta di realizzare pienamente e nel modo migliore quanto proposto dallo statuto. Ogni “aspirante volontario” deve partecipare ad un corso di Formazione di Base appositamente organizzato, al termine del quale, a chi avrà frequentato con profitto e continuità, dopo opportuno colloquio potrà essere rilasciato dalla Federazione un “attestato di idoneità ad iniziare un servizio di volontariato organizzato in campo sociosanitario”. Ottenuto tale attestato e fatta richiesta di adesione all’Associazione, ogni Operatore Volontario dovrà continuare e completare la sua preparazione partecipando agli incontri periodici di aggiornamento e di formazione. Il corso di formazione di base è promosso a livello locale dall’Associazione nel rispetto delle linee dettate dalla Federazione AVULSS; la formazione permanente e settoriale è curata dalla stessa Associazione sulla base delle linee guida fornite dal Responsabile Culturale Nazionale AVULSS. L’Associazione può avvalersi per la formazione della collaborazione o della consulenza di formatori professionisti, Enti e di Istituti che condividono le finalità dell’AVULSS. Art. 14 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea; il Consiglio; il Direttivo il Presidente; il Vicepresidente (facoltativo); il Segretario; il Vicesegretario (facoltativo); il Responsabile Culturale; l’Amministratore; i Coordinatori di Gruppo; il Revisore dei Conti (facoltativo); il Collegio dei Probiviri (facoltativo). L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo. Art. 15 ASSEMBLEA a) L’Assemblea è composta dai Soci Operatori Volontari e dai Soci Persone Fisiche, ove presenti, in regola con gli obblighi statutari. L’Assemblea delibera su tutte le materie e gli atti non riservati alla competenza degli altri organi associativi. 24 apr. 19 Pag. 8 In particolare: ◊ propone gli orientamenti e promuove le iniziative generali dell’Associazione sia in campo formativo che partecipativo ed operativo; ◊ elegge nel proprio seno i componenti il Consiglio e li revoca. Se espressamente richiesto a maggioranza, fra questi nomina il Presidente e le altre cariche previste dallo Statuto, compresi i Coordinatori di Gruppo se lo ritiene opportuno. Elegge, inoltre, se ritenuto opportuno, tra non Soci, il Collegio dei Probiviri; ◊ approva il bilancio consuntivo e preventivo e, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 117/2017; ◊ delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio; ◊ Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ◊ l’Assemblea, convocata in forma straordinaria, delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione e sull’esclusione dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. b) L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno nei termini previsti dalla legge; può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga utile od opportuno, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli aventi diritto a partecipare all’Assemblea stessa. La convocazione dell’Assemblea, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, è effettuata dal Presidente dell’Associazione mediante lettera raccomandata o altra idonea forma inviata almeno otto giorni prima della riunione; essa deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo oltre dieci giorni dalla data fissata per la prima. Ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare da un altro Socio e può rappresentare fino a tre soci mediante delega scritta. c) Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; nell’ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, da un membro del Consiglio eletto dall’Assemblea. L’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata, in proprio e per delega, la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni debbono risultare da verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea eletto dalla medesima, su proposta del Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, su apposito libro. L’Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare due scrutatori, anche fra i non Soci. d) Alle Assemblee elettive e alle Assemblee che prevedono modifiche statutarie o scioglimento dell’Associazione partecipa, se ritenuto opportuno, il Segretario della Federazione o un suo delegato. Art. 16 IL CONSIGLIO Il Consiglio è composto da 5 (cinque) a 30 (trenta) Consiglieri eletti nel proprio seno dall’Assemblea previa determinazione del numero. Tutti i componenti il Consiglio sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Il Consiglio, se non già nominati dall’Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vicepresidenti indicando nel caso il vicario, il Segretario ed eventuale Vicesegretario, l’Amministratore, il Responsabile Culturale ed eventuali Vice Responsabili Culturali ed i Coordinatori di Gruppo. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. 24 apr. 19 Pag. 9 Il Consiglio esercita ogni potere inerente alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto tassativamente di competenza degli altri organi. Al Consiglio spetta quindi, in via esemplificativa e non tassativa, la stipulazione, il rinnovo o la risoluzione di ogni contratto, convenzione od atto; l’accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore dell’Associazione; l’acquisto, l’alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati; il compimento di qualunque operazione presso Istituti di credito e Banche, ivi comprese l’apertura di conti correnti, di crediti e l’accensione di mutui; la transazione; la nomina di avvocati alle liti, periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti; la predisposizione del bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’assemblea unitamente alla relazione sull’attività svolta; la predisposizione del bilancio sociale ove previsto; documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 D.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio, l’approvazione e la revisione di eventuali regolamenti interni. Esso delibera sull’ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione dei Soci, nonché su ogni altra questione concernente l’attività dell’Associazione o ad essa sottoposta dal Presidente o dal Segretario. Il Consiglio predispone altresì i piani di lavoro e ne affida la elaborazione e la esecuzione al Segretario. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Segretario e all’Amministratore. Il Consiglio può inoltre nominare un “Direttivo” composto da un minimo di cinque membri cui delegare propri poteri determinando i limiti della delega stessa. Non potrà essere delegata la redazione dei bilanci e la straordinaria amministrazione. Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito da un nuovo membro eletto dall’Assemblea; tale Consigliere cesserà con il termine del mandato del Consiglio. Se decade la maggioranza del Consiglio, deve essere immediatamente convocata l’Assemblea la quale provvederà alla nomina di altro Consiglio, composto dallo stesso numero del decaduto. Tale Consiglio rimarrà in carica solo per il periodo di durata del Consiglio decaduto. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. La convocazione è fatta mediante un avviso scritto inviato con qualunque mezzo: lettera raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, fax, telegramma, e-mail certificata o non certificata o altra idonea forma purché si possa comprovare il ricevimento della convocazione, da inviarsi possibilmente non meno di dodici giorni prima della riunione, o comunque in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, e le sue deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale da parte di un membro del medesimo incaricato dal Presidente che assume le funzioni di Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 17 IL DIRETTIVO Il Direttivo è un organo facoltativo consigliabile solo ad Associazioni con un rilevante numero di Soci e si occupa della gestione corrente dell’Associazione Il Direttivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti nel proprio seno dal Consiglio su proposta del Presidente, previa determinazione del numero. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Segretario, l’Amministratore e il Responsabile Culturale. Il Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno dei componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono approvate a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, determina la decadenza del Consigliere assente, con deliberazione adottata dal Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza e si procede alla sua sostituzione. Ogni delibera del Consiglio Direttivo, che risulta dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene sottoposta appena possibile al Consiglio per l’approvazione. Al Direttivo sono affidati, tramite apposita delega del Consiglio, i compiti di gestione ordinaria tra cui: 24 apr. 19 Pag. 10 a. dare attuazione alle decisioni dell’Assemblea o del Consiglio; b. dare esecuzione al programma di attività approvato dall’Assemblea o del Consiglio; c. emanare atti di indirizzo verso i propri Soci; d. verificare il rispetto da parte dei Soci, dello Statuto, delle disposizioni e dei principi, alla base dell’Associazione AVULSS; e. controllare l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione la congruità delle spese; f. promuovere incontri, conferenze, riunioni a livello locale e partecipare a convegni nazionali e interregionali; g. servirsi di consulenti e collaboratori specializzati in determinati settori h. far ratificare al Consiglio i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o di urgenza; i. autorizzare il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati j. vigilare sul corretto uso del logo; k. gestire i rapporti con le Istituzioni, Enti, Associazioni a livello nazionale ed internazionale. Art. 18 IL PRESIDENTE Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo statuto, quelli che il Consiglio gli attribuisce. Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento dell’Associazione, provvedimenti di normale competenza del Consiglio, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente. Al presidente spetta, tra l’altro: a. dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio b. convocare e presiedere l’Assemblea, il Consiglio e il Direttivo (ove presente) dell’Associazione AVULSS; c. aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, eseguire incassi, accettare, erogazioni liberali a titolo di donazione, eredità, legato da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone liberatorie quietanze; d. stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati; e. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa; f. provvedere all’emissione di direttive, in caso di disposizioni che prevedono la modifica di comportamenti nelle attività dei volontari nei confronti di terzi, in particolare quando possano derivarne gravi danni ai volontari, ai responsabili ed all’Associazione stessa. Il Presidente decade dall’incarico per cause di incompatibilità o di ineleggibilità, originarie o sopravvenute, ed automaticamente per scioglimento del Consiglio. Il Presidente è rimosso dall’incarico, con provvedimento definitivo ed immediatamente esecutivo dell’Assemblea o, se esistente del Collegio dei Probiviri, qualora si sia reso responsabile di azioni che abbiano determinato un grave pregiudizio anche economico alla Federazione o di violazione di principi dell’AVULSS in contrasto con la dignità della carica. Art. 19 IL VICEPRESIDENTE Il Vicepresidente opera in sostituzione del Presidente, in caso di assenza o impedimento ad operare dello stesso e in aiuto al Presidente, quando questo viene richiesto, o si rende necessario. Art. 20 IL SEGRETARIO Il Segretario è organo esecutivo e di coordinamento dell’Associazione 24 apr. 19 Pag. 11 Ha il compito di: a. curare il corretto funzionamento della Segreteria dell’Associazione; b. collabora e coordina i rapporti con i professionisti esterni; c. provvedere all’esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti; d. proporre agli organi deliberativi programmi e piani operativi atti ad assicurare il buon funzionamento delle singole iniziative e un progressivo sviluppo dell’Associazione; coordinare, guidare, animare, sostenere le attività dell’Associazione ed assicurare il regolare funzionamento tecnico-operativo dell’Associazione. La Segreteria è composta dal Segretario, e dal vicesegretario. Il Segretario risponde del proprio operato al Consiglio. Ha facoltà di rilascio di copie certificate conformi, per estratto dei verbali degli organi associativi. Art. 21 IL VICESEGRETARIO Il Vicesegretario ha gli stessi compiti del Segretario, opera in sostituzione del Segretario, in caso di impedimento ad operare dello stesso, o in aiuto al Segretario, quando questo viene richiesto, o si rende necessario. In conclusione, coadiuva il Segretario nelle sue funzioni. Art. 22 IL RESPONSABILE CULTURALE Il Responsabile Culturale è l’organo cui spetta il compito di curare la formazione degli Associati. Il Responsabile Culturale predispone, secondo gli indirizzi della Federazione, linee e programmi formativi che, approvati dal Consiglio, vengono proposti per essere attuati. Il Responsabile Culturale cura particolarmente la formazione e l’aggiornamento dei Soci anche tramite periodici incontri con e fra gli stessi, coadiuvato dai Responsabili Culturali Regionali e Zonali con i quali stabilisce rapporti collaborativi continuativi. Art. 23 L’AMMINISTRATORE L’Amministratore ha il compito di assicurare la gestione economica dell’Associazione. È responsabile della regolare tenuta dei libri contabili, dei pagamenti delle fatture o di ogni intervento economico si dovesse rendere necessario ed anche di eventuali alienazioni approvate dal Consiglio. Al termine dell’esercizio, predispone, la bozza di bilancio consuntivo e preventivo e, quando previsto, il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione del Consiglio e dell’Assemblea. 24 apr. 19 Pag. 12 Art. 24 I COORDINATORI DI GRUPPO Le attività di una Associazione spesso si praticano in più settori o in varie strutture. Per poter coordinare efficacemente e far funzionare i vari gruppi che si vengono a creare, si richiede la presenza in ognuno di essi un referente che sia il punto di riferimento per tutti i volontari del medesimo gruppo. Il suo compito è quello di predisporre un programma di attività per il suo gruppo, di guidare e coordinare i servizi dei singoli operatori volontari, di tenere i collegamenti con i Responsabili del Settore dove opera, di coordinarsi con la presidenza, la segreteria e gli altri componenti del Consiglio dell’Associazione. Secondo le date indicate nel calendario degli incontri, farà con i volontari riunioni periodiche, delle quali terrà un verbale e relazionerà nelle riunioni di Consiglio, sulle attività e sui problemi del suo gruppo. I gruppi settoriali in cui è divisa l’Associazione propongono i nominativi dei Coordinatori di gruppo da eleggere. Art. 25 IL REVISORE DEI CONTI Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia comunque ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica o una società di revisione legale, iscritto nell’apposito registro. Il Revisore dei Conti controlla l’amministrazione, vigila sull’osservanza delle leggi e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, accerta la regolare tenuta della contabilità. Vigila anche sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore dei Conti può intervenire all’Assemblea, alle riunioni del Consiglio e del Direttivo (ove presente) e resta in carica tre anni Il Revisore dei Conti deve predisporre una relazione che accompagna la relazione annuale del Consiglio relativa al bilancio d’esercizio. Art. 26 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Se ritenuto opportuno l’Assemblea istituisce il Collegio dei Probiviri che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e riguardanti uno o più soci, o circa le vertenze di carattere più generale riguardanti la Federazione, altre Associazioni o Enti esterni. Propone al Consiglio il suo arbitrato ed anche eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti, al di fuori dall’ambito associativo, dall’Assemblea e rimane in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio oppure di cinque associati o anche di un solo associato interessato alla vertenza. Il membro più anziano convoca e presiede i lavori Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione e il suo lodo sarà inappellabile. Art. 27 DELEGAZIONI ZONALI E REGIONALI Per meglio perseguire le proprie finalità, la Federazione istituisce a livello locale raggruppamenti di Associazioni vicine fra loro, denominate Delegazioni Zonali. Tutte le delegazioni zonali situate in una Regione a loro volta sono riunite insieme in Delegazioni Regionali. L’Associazione partecipa alla Delegazione Zonale e Regionale di sua competenza, operando a livello locale in collegamento con la Delegazione Zonale e Regionale. Le Delegazioni Zonali e le Delegazioni Regionali hanno il compito di promuovere nel proprio ambito • attività comuni per le Associazioni appartenenti alla stessa delegazione; • iniziative culturali, formative e partecipative nonché di animare, sostenere e coordinare l’opera delle Associazioni della stessa Zona e della Regione; • favorire la costituzione di nuove Associazioni AVULSS 24 apr. 19 Pag. 13 I rapporti con la Delegazione Regionale e Zonale, le modalità di partecipazione, sono ben definite nello Statuto della Federazione. Art. 28 DURATA DELLE CARICHE Tutte le cariche previste nell’Associazione sono della durata di tre esercizi e comunque devono coincidere con il rinnovo del Consiglio. Tutte le cariche sono gratuite; sono ammessi eventuali rimborsi spese con relative e regolari documentazioni giustificative. È consentita la rieleggibilità ma è esclusa la cumulabilità. Art. 29 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio provvede, tramite l’Amministratore, alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo evidenziando nei documenti di bilancio, se presenti, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017. Il bilancio d’esercizio redatto nei modi di Legge, con la relazione del Consiglio ed il bilancio sociale, ove richiesto, dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea. Art. 30 LIBRI SOCIALI I libri, fermo quanto richiesto dalle leggi, sono: ⇒ il libro delle riunioni dell’Assemblea e di ciascuno degli organi dell’Associazione; ⇒ il libro dei Soci (anche in forma digitale) Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione, facendone richiesta al Consiglio, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione. Art. 31 MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO Le eventuali modifiche al presente Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la sua messa in liquidazione devono essere deliberati dall’Assemblea appositamente convocata ed occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. Essi devono essere proposti dal Consiglio o da un terzo dei componenti l’Assemblea, con contestuale eventuale nomina, in sede di liquidazione, di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. La delibera dell’Assemblea pronunciante lo scioglimento deve essere opportunamente portata a conoscenza di tutti i Soci. Art. 32 DEVOLUZIONE DEI BENI In caso di scioglimento, l’Assemblea determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 24 apr. 19 Pag. 14 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. L’obbligatorietà del parere vincolante avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Art. 33 NORME GENERALI Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, dalla normativa nazionale e regionale in materia. |